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giovedì 19 febbraio 2015

Patente a Punti - Leggi in materia riguardante la decurtazione dei punti "Sentenza n. 1547 del 15/12/2014 del TAR di Puglia"

In questo breve post riporto un articolo che ho letto da questo link Patente no sospensione se la perdita dei punti non è notificata volta per volta che riguarda la Patente a Punti. 
Ecco l’articolo in questione.  
Patente: no sospensione se la perdita dei punti non è notificata volta per volta (il titolo sul sito è errato perché non riporta il " non ")
L’amministrazione deve sempre notificare al conducente contravvenzionato le singole detrazioni dei punti e la comunicazione da cui risulta l’esaurimento complessivo dei punti.
La perdita dei punti della patente va obbligatoriamente comunicata all’automobilista dopo ogni singola infrazione: in caso contrario, la sospensione della patente – che scatta dopo aver esaurito tutti e 20 i punti disponibili – è illegittima e si può fare ricorso al giudice. 
A dirlo è una sentenza del TAR di Bari di qualche giorno fa [1]. Nel caso di specie è stato accolto il ricorso di un uomo al quale la motorizzazione aveva notificato un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della patente per via della decurtazione di tutti i punti della patente, comunicata in una sola volta, benché a seguito di numerosi verbali di contestazione del codice della strada.                                                                                 
Il codice della strada [2] prevede che, per ogni infrazione, l’automobilista venga informato in maniera autonoma e specifica dell’eventuale sottrazione dei punti: la comunicazione gli deve essere effettuata dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Egli, inoltre, in caso di esaurimento complessivo dei 20 punti, deve ricevere un’ulteriore notifica. 
Lo scopo di tale previsione è quello di consentire ai destinatari delle sanzioni di venire a conoscenza della progressiva diminuzione del punteggio complessivo, così da avere la possibilità di frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti, onde riparare alla violazione commessa ed, eventualmente, non trovarsi, d’un sol colpo e all’improvviso, di dover “andare a piedi”. 
In definitiva, l’amministrazione deve sempre notificare le comunicazioni di detrazione e la comunicazione da cui risulta l’esaurimento complessivo dei punti. Se ciò non avviene la sospensione della patente a tempo indeterminato è nulla.
[1] Tar Puglia sent. n. 1547 del 15.12.2015 (erroneamente è stato riportato il 2015 invece è il 2014) 
[2] Art. 126-bis co. 3, cod. str. 

Questo è quello che dice l’articolo del sito linkato sopra, in seguito alla sentenza n. 1547 del TAR della Puglia del dicembre scorso.
Io aggiungerei anche che, non solo per l’amministrazione deve essere obbligatorio comunicare al conducente contravvenzionato le singole detrazioni dei punti, ma che l’autorità accertante la violazione al codice della strada, dopo la definizione dell’infrazione o contestazione, deve tassativamente e perentoriamente provvedere alla decurtazione dei punti patente previsti entro un certo tempo non lungo ma limitato e alla comunicazione al conducente sanzionato, pena altrimenti la prescrizione alla decurtazione dei punti patenti per procedure burocratiche non imputabili al conducente. Perché se nei mesi o anni successivi lo stesso conducente incorrere in altre infrazioni al codice della strada che prevedono la decurtazione di ulteriori punti, e se non si è avuta ancora nessuna comunicazione sulla decurtazioni di punti sulla patente per eventuali contravvenzioni precedenti e definite, non può il conducente vivere nel dubbio di quanti sono i punti ancora disponibili sulla sua patente, o quando provvederanno gli organi competenti alla decurtazione. 
Questo perché come lo Stato pretende che il cittadino italiano deve pagare inderogabilmente entro una data certa una tassa o imposta o rispondere ad una lettera dell’amministrazione entro un certo tempo indicato pena l’applicazione di provvedimenti sanzionatori successivi, così l’Amministrazione e lo Stato devono categoricamente rispondere e provvedere ad una esigenza del cittadino in un arco di tempo definito e “non infinito”!!! 
Se la legge è uguale per tutti a maggior ragione per lo Stato. 
Scrivo questo perché, per esperienza personale di cui potete leggere il post a riguardo a questo link Comma 2 art. 126-bis del Codice della Strada e Nota del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/33792 del 14/09/2004, mi è stato riferito che per la decurtazione dei punti da parte dell’autorità che ha accertato l’infrazione al codice della strada, è si obbligatorio provvedere a tale decurtazione, ma che non è perentorio il tempo entro cui provvedere, che quindi può avvenire anche dopo mesi o anni, cosa davvero ridicola ed io dico anche illegittima. 
Vi riporto di nuovo il link del mio post su questo argomento Comma 2 art. 126-bis del Codice della Strada e Nota del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/33792 del 14/09/2004 dove ci sono maggiori dettagli con riferimenti all’articolo 126-bis del codice della strada e alla circolare ministeriale n. 300/A/1/33792 del 14/09/2004. 

Dite la vostra!

Alla prossima 

Cambiamo la Nostra Italia
Roberto Di Stefano