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giovedì 20 giugno 2013

Multa Ingiusta – Comma 2 art. 126-bis del Codice della Strada non ha valenza rilevante - Nota del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/33792 del 14/09/2004

In questo post voglio chiudere la questione della Multa Ingiusta subita il 07/12/2011 con cui mi era stata comminata e completamente inventata una multa ai miei danni, costata sia economicamente con il pagamento doppio dell’ammenda di 152 euro, che amministrativamente con la decurtazione di n. 5 punti più altri 2 punti che avrei maturato fra una quindicina di giorni, in totale di 7 punti tolti dalla mia patente di guida ingiustamente, pur avendo rispettato come faccio sempre il Codice della Strada.

Nel mio ultimo post sulla Multa Ingiusta – Dopo il danno la beffa, ho parlato della decurtazione dei punti avvenuta, coincidenza ha voluto, il giorno del mio compleanno, dopo più di 200 giorni dalla fine della definizione della contestazione, ed in cui avevo preannunciato che avrei fatto una lettera, cosa che feci, chiedendo al comando della polizia municipale il reintegro dei punti illegittimamente decurtati, perché ritenevo che era stato violato l’art. 126-bis del codice della strada che testualmente prevede al comma 2 che: l’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi.

In effetti questo comma dell’articolo 126-bis del Codice della Strada è carta straccia perché non vale nulla, così come riportato nella lettera di risposta dell’organo di polizia municipale alla mia lettera, comunicandomi che non poteva accogliere la mia richiesta di reintegro dei punti della patente perché il termine dei 30 giorni previsti appunto dall’art. 126-bis del C.d.S. al comma 2, non è un termine “perentorio” ma solamente “ordinatorio”, rimandandomi alla nota del Ministero dell’Interno n. 300/A/1/33792 del 14 settembre 2004.
Purtroppo devo ammettere che è così, infatti in tale nota il punto 6 che fa riferimento al termine per la comunicazione della decurtazione dei punti patente, riporta la seguente dicitura: Secondo le disposizioni dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S. il termine di 30 giorni entro il quale deve avvenire la comunicazione all'Anagrafe nazionale circa la decurtazione dei punti, decorre dal momento in cui l'organo di polizia ha avuto comunicazione dell'avvenuta definizione del verbale di contestazione e cioè da quando ha ricevuto formale comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero dell'esito dell'eventuale gravame presentato avverso il verbale. Tale termine ha carattere ordinatorio, come appare evidente dal contesto normativo in cui è collocato, atteso che la decurtazione di punti è una conseguenza automatica della violazione contro la quale non è ammesso un autonomo gravame. Ne consegue che l'organo di polizia che ha accertato l'illecito ha sempre l'obbligo di effettuare la comunicazione alla citata Anagrafe, sebbene siano trascorsi più di 30 giorni dalla definizione del verbale.  

Quindi concludendo, gli organi di polizia statali o locali che siano, possono provvedere alla decurtazione dei punti per la violazione al Codice della Strada in qualsiasi momento dopo la definizione di una multa, anche dopo anni, senza che l’autista “ignaro” sappia qualcosa; alla “faccia” di tutte quelle leggi scritte che si riferiscono alla trasparenza amministrativa.

Tutto questo dimostra che non è facile fare valere le proprie ragioni nei confronti di organi dello Stato se sei solo, perché anche se in “apparenza” c’è una legge che “sembra” ti tuteli, in realtà poi esiste sempre un’altra legge “nascosta” che spunta fuori che effettivamente ti nega le tue ragioni ed il tuo diritto. 

Ancora una volta altra brutta anomalia dello Stato italiano, che chiede a noi cittadini di rispettare le leggi ed i termini,  mentre “Esso” tranquillamente non ha nessun obbligo da rispettare.

Abbiamo imparato un'altra cosa che:  < La legge è uguale per tutti ma non per lo Stato>!

Grazie Italia

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Per Cambiare la Nostra Italia
Roberto